STATUTO

Statuto YF - Young Frontiers

ART. 2

CARATTERE DELl’ASSOCIAZIONE

l’Associazione può svolgere tutte le attività connesse al proprio scopo istituzionale e tutte le attività accessorie, in quanto ad esso integrative, anche se svolte in assenza delle condizioni previste da questo articolo, purché nei limiti consentiti dalla legge.

l’Associazione, con delibera dell’Assemblea, può aderire e/o partecipare quale socio ad altre associazioni od enti aventi scopi analoghi, nonché stipulare accordi, convenzioni e protocolli d’;intesa con altri enti quando ciò torni utile al conseguimento dei fini sociali.

ART. 3

SCOPI E FINALITà

l’Associazione ha lo scopo di promuovere l’impegno sociale e civile a favore della giustizia sociale dei diritti umani pace, dello sviluppo umano sostenibile e del rispetto della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani per tutti.

I settori oggetto dell’attività dell’Associazione sono: istruzione, formazione, promozione della cultura e dell’arte e tutela dei diritti civili. All’interno di questi settori sono trattati i seguenti ambiti specifici: cittadinanza, democrazia, legalità, pace, Diritti Umani, sviluppo umano sostenibile, cooperazione internazionale, mediazione e risoluzione dei conflitti, rifugiati politici, minoranze, intercultura, immigrazione, politiche a favore dei disabili, politiche di genere, politiche giovanili, politiche per gli anziani, servizi alla persona, minori a rischio, detenuti ed ex-detenuti, dispersione scolastica, programmi educativi e formativi, salute e scambi internazionali. l’Associazione agisce a favore dei giovani (prioritariamente quelli in condizioni svantaggiate) attraverso la cultura, lo sport, l’arte e la musica come strumenti di pace e grazie anche ad un patto intergenerazionale. A titolo esemplificativo e non tassativo l’Associazione svolge le seguenti attività nell’ambito dei settori precedentemente elencati:

  • abbattere le attuali barriere fisiche e mentali per proporre nuove frontiere nel campo della cultura, dell’arte della solidarietà del rapporto tra i popoli e tra le persone.
  • promuovere eventi culturali, iniziative editoriali, manifestazioni, corsi professionali, iniziative di sensibilizzazione pubbliche ed iniziative culturali nel campo dell’arte, dello sport, economia, lavoro, orientamento, cooperazione internazionale.
  • promuovere i valori legati alla giustizia sociale, alla multiculturalità, alla interculturalità, alla legalità, alla sostenibilità, alla responsabilità sociale, alla intergenerazionalità, al rispetto dei Valori
  • promuovere interventi nel campo specifico nel campo specifico della formazione e della riqualificazione dei giovani, dei lavoratori e dei detenuti e dei portatori di handicap e della creazione di imprese anche attraverso la cooperazione tra i popoli compresa l’organizzazione di aiuti ai paesi terzi.
  • progettare ed attuare direttamente o in concorso con strutture specializzate , corsi di formazione, di informazione, istruzione professionale e specializzazione compresi quelli scolastici, di riqualificazione scolastica e tecnica, di aggiornamento e di alto perfezionamento nonché operare nel campo delle metodologie didattiche rivolte alla formazione permanente degli adulti e all’avviamento professionale di giovani.
  • allargare gli orizzonti didattici di educatori, insegnanti ed operatori sociali, in campo culturale ed artistico affinché possano a loro volta i valori legati alla cultura e l’arte come un bene per la persona ed un valore sociale;
  • proporsi come luogo di incontro e di aggregazione nel nome di interessi culturali assolvendo alla funzione sociale di maturazione e crescita umana e civile, attraverso l’ideale dell’educazione permanente;
  • promozione e valorizzazione dell’arte, favorendo la diffusione delle opere degli artisti.
  • promuovere percorsi di sensibilizzazione e informazione su temi quali : attenzione alla salute, alla nutrizione, alla cura e rispetto della propria persona
  • promuovere iniziative rivolta alla conoscenza di altri popoli e culture con relativi progetti di scambio (ad. es.Tibet)
  • organizzare eventi, tavole rotonde, convegni, conferenze, congressi, dibattiti, mostre, inchieste, seminari, workshop e laboratori;
  • realizzare pubblicazioni, filmati, documentari, cd-rom multimediali, web site, attività di comunicazione e campagne d’;informazione;
  • partecipare a bandi, gare ed appalti, anche in partenariato, e ne gestisce i relativi progetti.

l’Associazione può svolgere tutte le attività connesse al proprio scopo istituzionale e tutte le attività accessorie, in quanto ad esso integrative, anche se svolte in assenza delle condizioni previste da questo articolo, purché nei limiti consentiti dalla legge.

ART. 4

REQUISITI E AMMISSIONE DEI SOCI

l’associazione YF é offerta a tutti coloro che, interessati alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividono la filosofia e gli ideali.
Soci ordinari: persone o enti che si impegnano a pagare, per tutta la permanenza del vincolo associativo, la quota annuale stabilita dal Consiglio direttivo;
Le quote o il contributo associativo non é trasmissibile ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non é soggetta a rivalutazione.
l’ammissione dei soci ordinari é deliberata, su domanda scritta del richiedente, dal Consiglio direttivo.

ART. 5

DIRITTI E DOVERI DEI SOCI

Tutti i soci sono tenuti a rispettare le norme del presente statuto e l’eventuale regolamento interno, secondo le deliberazioni assunte dagli organi preposti. Il Consiglio Direttivo, a suo insindacabile giudizio, qualora ritenga che uno o più associati possano recare pregiudizio agli scopi o al patrimonio dell’associazione, potrà intervenire ed applicare le seguenti sanzioni: richiamo, diffida, espulsione dalla Associazione.

Tutti i soci maggiorenni hanno diritto di voto per l’approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell’associazione. Il diritto di voto non può essere escluso neppure in caso di partecipazione temporanea alla vita associativa.

ART. 6

ORGANI DELl’ASSOCIAZIONE

Sono organi dell’Associazione:

  • l’Assemblea
  • Il Presidente
  • Il Consiglio di Amministrazione
  • Il Vice Presidente
  • Il Collegio dei Revisori
  • Il Comitato Scientifico

ART. 7

l’ASSEMBLEA

I soci hanno diritto di partecipare all’Assemblea. l’Assemblea svolge i seguenti compiti:

  • stabilisce la politica dell’Associazione e ne verifica l’attuazione;
  • delibera sulla relazione presentata dal Presidente e approvata dal Consiglio di Amministrazione sullo stato e le attività dell’Associazione;
  • delibera sulla relazione finanziaria presentata dal Presidente e approvata dal Consiglio di Amministrazione corredata dai precedenti rendiconti economico-finanziari e dal bilancio preventivo biennale;
  • delibera sulle proposte di modifica dello statuto e sullo scioglimento dell’associazione;
  • delibera su qualsiasi altro argomento, anche straordinario, le venga sottoposto;
  • elegge: il Presidente; il Consiglio di Amministrazione; il Vice Presidente e il Collegio dei Revisori.

l’Assemblea viene convocata dal Presidente in via ordinaria ogni due anni, in via straordinaria ogni qualvolta ne ravvisi la necessità, previa consultazione del Consiglio di Amministrazione, ovvero ogni qualvolta ne faccia motivata richiesta almeno un terzo degli associati. La convocazione dell’Assemblea deve essere inviata ai soci un mese prima della data fissata. l’Assemblea é regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza dei soci, in seconda convocazione la validità prescinde dal numero dei presenti. Le delibere richiedono la maggioranza dei voti validamente espressi. Anche al fine di disciplinare le procedure di voto dei soci. Il CdA predispone un apposito regolamento interno per le votazioni assembleari. é ammesso il voto per delega, ciascun socio può avere le delega di due soci.

ART. 8

IL PRESIDENTE

Il Presidente é eletto dall’assemblea ogni tre anni. Al Presidente spetta la legale rappresentanza dell’Associazione e la firma sociale.

Il Presidente:

  • convoca e presiede il CdA e l’assemblea.;
  • cura l’esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e dell’Assemblea e il buon andamento amministrativo dell’Associazione;
  • procede ai rapporti con le autorità e le pubbliche amministrazioni;
  • vigila sul rispetto dello Statuto e delle regole associative;
  • adotta ogni provvedimento urgente e opportuno, sottoponendolo a ratifica del CdA;
  • conferisce e revoca le procure;

Il Presidente é coadiuvato dal Vice Presidente per lo svolgimento dei compiti amministrativi, può avvalersi dell’ausilio di collaboratori esterni all’Associazione e può delegare parte dei suoi compiti in via transitoria o permanente.

Il Presidente decade dalla carica in caso di dimissioni, di permanente impedimento, di gravi inadempienze delle sue funzioni, di inadempienza nei confronti dello Statuto e di comportamento contrario ai valori dell’Associazione. La revoca é proposta da uno qualsiasi degli organi dell’Associazione e deliberata dalla Assemblea. Il Presidente ha diritto di presentare le sue controdeduzioni entro trenta giorni al Cda.

ART. 9

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il CdA é composto dal Presidente, dal Vice Presidente e da un consigliere eletti fra i soci dall’Assemblea, di cui almeno due devono essere soci fondatori. Il cda é validamente costituito quando sono presenti 2 membri. I membri del cda svolgono la loro attività gratuitamente e durano in carica 3 anni. il cda può essere revocato dall’assemblea con la maggioranza di 2/3 dei soci. Le deliberazioni sono prese a maggioranza semplice. In caso di parità durante le votazioni il voto del Presidente vale doppio.

Il Consiglio di Amministrazione:

  • decide su tutte le questioni di ordine economico e finanziarie e sulla ripartizione delle rendite annuali di bilancio fra le diverse iniziative dell’Associazione;
  • approva il rendiconto economico e finanziario e il bilancio preventivo biennale;
  • approva la relazione del Presidente all’Assemblea;
  • approva eventuali regolamenti, normative e disposizioni interne;
  • cura l’attuazione dei programmi, delle iniziative e dei progetti dell’Associazione;
  • vigila sull’andamento organizzativo e valuta le attività funzionali alla gestione sociale;
  • stabilisce le quote associative;
  • delibera sull’ammissione e l’espulsione dei soci;
  • può costituisce commissioni consultive e territoriali.

I consiglieri durano in carica tre anni e possono essere rinominati.
I consiglieri decadono per dimissioni o per espulsione, deliberata dall’Assemblea.

ART. 10

IL VICE PRESIDENTE

l’elezione del Vice Presidente é collegata a quella del Presidente, dura in carica tre anni e ha funzioni e qualifica di Vice Presidente Vicario. Il Vice Presidente decade dalla carica con le stesse procedure indicate per il Presidente.

Il Vice Presidente:

  • dirige e coordina, sotto la sorveglianza del Presidente, l’attività operativa dell’Associazione nei limiti dei compiti assegnatigli dagli organi sociali;
  • coordina le attività del CdA e ne cura il buon andamento;
  • collabora con il Presidente per preparare e comunicare i programmi di attività e per attuare le delibere degli organi amministrativi;
  • ha poteri di firma nell’ambito delle deleghe e dei poteri attribuitigli dagli organi sociali;

ART. 11

IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

é composto da tre membri eletti dall’Assemblea con il compito di valutare i bilanci e il rendiconto economico-finanziario. Qualora i componenti del Collegio non siano iscritti nel registro dei revisori contabili e sia necessario, per disposizione di legge o per opportunità, corredare il bilancio con una relazione di controllo sottoscritta da uno o più revisori iscritti nel registro dei revisori contabili, il Collegio potrà nominare a tal fine uno o più revisori esterni, iscritti nell’apposito registro, anche non appartenenti all’Associazione.

ART. 12

PATRIMONIO DELl’ASSOCIAZIONE

Il patrimonio é costituito dai beni immobili e mobili di proprietà dell’Associazione e/o registrati; dai contributi ordinari e straordinari degli associati; da contributi, erogazioni e lasciti diversi; da tutti gli altri proventi, anche di natura commerciale (comprese azioni di fund raising, sponsorizzazioni, partnership, ricavi pubblicitari e lotterie, nonché finanziamenti pubblici), derivanti o connessi alle attività dell’Associazione, ivi compresi i diritti nascenti dall’utilizzazione economica degli stessi. Tutti i beni dell’Associazione sono elencati in apposito inventario, depositato presso la sede e consultabile dai soci.
é vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, durante la vita dell’Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposti dalla legge. Gli avanzi di gestione annuali sono esclusivamente impegnati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle direttamente connesse.

ART. 13

RENDICONTO ECONOMICO-FINANZIARIO

Il rendiconto economico finanziario dell’Associazione, comprendente l’esercizio sociale che va dal primo gennaio al trentuno dicembre di ogni anno, deve informare circa la situazione economica e finanziaria dell’associazione, con separata indicazione dell’attività commerciale eventualmente posta in essere accanto all’attività istituzionale. Ciò anche attraverso una eventuale separata relazione a questo allegata. Il rendiconto economico-finanziario deve essere approvato dal CdA e sottoposto alla successiva Assemblea.
Il rendiconto economico-finanziario, oltre ad essere debitamente trascritto nei libri sociali, deve essere comunicato ai soci che ne fanno espressa richiesta.

ART. 14

SCIOGLIMENTO DELL’ASSOCIAZIONE

Lo scioglimento dell’Associazione è deliberato dall’assemblea straordinaria. Il patrimonio residuo dell’ente deve essere devoluto ad associazione con finalità analoghe o per fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’art. 3, comma 190 della legge 23.12.96, n. 662.

ART. 15

DISPOSIZIONI FINALI

Per tutto quanto non previsto espressamente dal presente Statuto si rimanda alla normativa vigente in materia.